Tecnetpro ricorda che da fine Luglio nei siti web occorre indicare, oltre alla PI, anche tutti i dati della società.
La normativa non riguarda solo i siti web, ma anche
altri atti e la corrispondenza.
Art.2250
Indicazione negli atti e nella corrispondenza.
[I].
Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo
dell'iscrizione nel registro delle imprese [2200] devono essere indicati la sede
della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è
iscritta e il numero di iscrizione.
[II]. Il capitale delle società per
azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli
atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e
quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.
[III]. Dopo lo scioglimento
delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli
atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione [2627].
[IV].
Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità
limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio .
[V]. Gli atti
delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del
presente titolo, per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono
essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in
altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un
esperto.
[VI]. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua
italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non
possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la
società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua
italiana.
[VII]. Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno
spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica
ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di
cui al primo, secondo, terzo e quarto
comma.
Art.2630
Omessa esecuzione di denunce,
comunicazioni o depositi.
[I]. Chiunque, essendovi tenuto per legge a
causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di
eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il
registro delle imprese , ovvero omette di fornire negli atti, nella
corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo
2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro .
[II]. Se si tratta di
omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata
di un terzo.
Si ricorda che il numero di iscrizione al registro delle
imprese coincide con il numero di codice fiscale come previsto dall'art. 3,
comma 1 del d.p.r. n° 558/1999.
Si invita, pertanto, a riportare le
informazioni previste dalla norma nella corrispondenza e negli atti, anche
prodotti nell'ambito di procedimenti amministrativi, a qualsiasi titolo inviati
a questa camera di commercio.
NUOVI OBBLIGHI PUBBLICITARI PER LE SOCIETA’ PREVISTI
DALL’ARTICOLO 42 DELLA LEGGE COMUNITARIA
2008.
La
legge comunitaria 2008, recepita nel nostro ordinamento con la legge 88/2009,
all’articolo 42,
ha introdotto alcuni obblighi di pubblicità per le
società, prevedendone anche il regime sanzionatorio in caso di omessa
pubblicazione delle informazioni previste dalla legge (cfr. articoli 2250 e 2630
del Codice Civile nel testo modificato dall’articolo 42 della L.
88/2009)
In
particolare le società , sia di persone che di capitale DOVRANNO indicare negli
atti e nella corrispondenza (ad es. atti, contratti, fatture, lettere,
ordinativi etc) le seguenti informazioni:
- sede
della società
- ufficio del Registro Imprese dove trovasi
iscritta e relativo numero di iscrizione
- capitale effettivamente versato e quale
risulta esistente dall’ultimo bilancio (società di
capitali)
- stato di liquidazione in seguito allo
scioglimento
- stato di unipersonalità (spa ed
srl)
Le
società di capitali sono inoltre soggette ad un obbligo ulteriore, cioè di
PUBBLICARE LE INFORMAZIONI SOPRA DESCRITTE ANCHE NEI SITI WEB DELLE SOCIETA’
MEDESIME.
A
decorrere dal 29 Luglio, tutte le società che omettano o ritardino gli
adempimenti previsti incorreranno nella sanzione stabilita da un minimo di 206
ad un massimo di 2065 euro - secondo la previsione dell’articolo 2630 del codice
civile – da porsi a carico di CIASCUN COMPONENTE L’ORGANO
AMMINISTRATIVO.
La
legge in commento ha inoltre disposto, per le società di capitali, la facoltà di
pubblicazione degli atti per cui e’ prevista l’iscrizione o il deposito, in
apposita sezione del Registro delle imprese, anche in altra lingua ufficiale
delle Comunità europee.
Tale
pubblicazione dovrà essere corredata da traduzione giurata di un esperto.
In
caso di discordanza fra l’atto in lingua italiana e quello pubblicato in lingua
diversa, detti atti non saranno opponibili ai terzi, fatta salva per la società
la facoltà di dimostrare da parte dei terzi medesimi la conoscenza del contenuto
dell’atto in lingua italiana.
Il
Conservatore del Registro delle Imprese
dr.
Brunella Tarli
30/07/2009
Tecnetpro invita i proprio clienti ad
uniformarsi al più presto alla nuova normativa