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09/09/2009 - Novità per i siti web aziendali

Tecnetpro ricorda che da fine Luglio nei siti web occorre indicare, oltre alla PI, anche tutti i dati della società.
La normativa non riguarda solo i siti web, ma anche altri atti e la corrispondenza.
Art.2250

Indicazione negli atti e nella corrispondenza.


[I]. Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese [2200] devono essere indicati la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione.
[II]. Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.
[III]. Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione [2627].
[IV]. Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio .
[V]. Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto.
[VI]. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.
[VII]. Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma.



Art.2630

Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi.

[I]. Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese , ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro .
[II]. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

Si ricorda che il numero di iscrizione al registro delle imprese coincide con il numero di codice fiscale come previsto dall'art. 3, comma 1 del d.p.r. n° 558/1999.

Si invita, pertanto, a riportare le informazioni previste dalla norma nella corrispondenza e negli atti, anche prodotti nell'ambito di procedimenti amministrativi, a qualsiasi titolo inviati a questa camera  di commercio.

NUOVI OBBLIGHI PUBBLICITARI PER LE SOCIETA’ PREVISTI

DALL’ARTICOLO 42 DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008.

 

 

La legge comunitaria 2008, recepita nel nostro ordinamento con la legge 88/2009, all’articolo 42, ha introdotto alcuni obblighi di pubblicità per le società, prevedendone anche il regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione delle informazioni previste dalla legge (cfr. articoli 2250 e 2630 del Codice Civile nel testo modificato dall’articolo 42 della L. 88/2009)

 

In particolare le società , sia di persone che di capitale DOVRANNO indicare negli atti e nella corrispondenza (ad es. atti, contratti, fatture, lettere, ordinativi etc) le seguenti informazioni:

 

-         sede della società

-         ufficio del Registro Imprese dove trovasi iscritta e relativo numero di iscrizione

-         capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio (società di capitali)

-         stato di liquidazione in seguito allo scioglimento

-         stato di unipersonalità (spa ed srl)

 

Le società di capitali sono inoltre soggette ad un obbligo ulteriore, cioè di PUBBLICARE LE INFORMAZIONI SOPRA DESCRITTE ANCHE NEI SITI WEB DELLE SOCIETA’ MEDESIME.

 

A decorrere dal 29 Luglio, tutte le società che omettano o ritardino gli adempimenti previsti incorreranno nella sanzione stabilita da un minimo di 206 ad un massimo di 2065 euro - secondo la previsione dell’articolo 2630 del codice civile – da porsi a carico di CIASCUN COMPONENTE L’ORGANO AMMINISTRATIVO.

 

La legge in commento ha inoltre disposto, per le società di capitali, la facoltà di pubblicazione degli atti per cui e’ prevista l’iscrizione o il deposito, in apposita sezione del Registro delle imprese, anche in altra lingua ufficiale delle Comunità europee.

Tale pubblicazione dovrà essere corredata da traduzione giurata di un esperto.

In caso di discordanza fra l’atto in lingua italiana e quello pubblicato in lingua diversa, detti atti non saranno opponibili ai terzi, fatta salva per la società la facoltà di dimostrare da parte dei terzi medesimi la conoscenza del contenuto dell’atto in lingua italiana.

 

Il Conservatore del Registro delle Imprese

dr. Brunella Tarli

 

30/07/2009

 

 


Tecnetpro invita i proprio clienti ad uniformarsi al più presto alla nuova normativa



 

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