16/12/2009 -
Nuova normativa del Garante della Privacy - Amministratore di sistema
Dal 15/12/2009 è entrata in vigore la nuova normativa del garante della privacy
e più precisamente:
Misure e
accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti
elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di
sistema - 27 novembre 2008
(G.U. n. 300 del 24 dicembre
2008)
(così modificato in base al
provvedimento del 25
giugno 2009)
Il testo integrale lo si può
trovare a questo indirizzo: http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1577499
che fondamentalmente definisce
la figura dell'amministratore di sistema.
Cosa deve intendersi per "amministratore di
sistema"?
In assenza di definizioni normative
e tecniche condivise, nell'ambito del provvedimento del Garante l'amministratore di sistema è assunto quale figura
professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di
elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi
i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi
quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning) utilizzati in grandi
aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella
misura in cui consentano di intervenire sui dati personali.
Il Garante non ha inteso
equiparare gli "operatori di sistema" di cui agli articoli del Codice penale
relativi ai delitti informatici, con gli "amministratori di sistema": questi
ultimi sono dei particolari operatori di sistema, dotati di specifici
privilegi.
Anche il riferimento al
d.P.R. 318/1999 nella premessa del provvedimento è puramente
descrittivo poiché la figura definita in quell'atto normativo (ormai abrogato) è
di minore portata rispetto a quella cui si fa riferimento nel
provvedimento.
Non rientrano invece
nella definizione quei soggetti che solo occasionalmente intervengono (p.es.,
per scopi di manutenzione a seguito di guasti o malfunzioni) sui sistemi di
elaborazione e sui sistemi software.
Tutti i titolari devono
identificare questa figura (se esiste) e :
"Gli
estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con
l'elenco delle funzioni ad essi attribuite, devono essere riportati in un
documento interno da mantenere aggiornato e disponibile in caso di accertamenti
anche da parte del Garante."
"Nel
caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing
il titolare o il responsabile del trattamento devono conservare direttamente e
specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle
persone fisiche preposte quali amministratori di sistema."
Attenzione, si parla di
outsourcing totale, il che esclude le figure che:
Non
rientrano invece nella definizione quei soggetti che solo occasionalmente
intervengono (p.es., per scopi di manutenzione a seguito di guasti o
malfunzioni) sui sistemi di elaborazione e sui sistemi
software.
Nel caso i nuovi obblighi del
titolare si possono riassumere in:
4.1 Valutazione delle caratteristiche
soggettive
L'attribuzione delle funzioni di amministratore di
sistema deve avvenire previa valutazione dell'esperienza, della capacità e
dell'affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia
del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza.
Anche quando le funzioni
di amministratore di sistema o assimilate sono attribuite solo nel quadro di una
designazione quale incaricato del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice,
il titolare e il responsabile devono attenersi comunque a criteri di valutazione
equipollenti a quelli richiesti per la designazione dei responsabili ai sensi
dell'art. 29.
4.2 Designazioni individuali
La designazione
quale amministratore di sistema deve essere in ogni caso individuale e recare
l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al
profilo di autorizzazione assegnato.
4.3 Elenco
degli amministratori di sistema3
Gli estremi identificativi delle persone fisiche
amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite,
devono essere riportati in un documento interno da mantenere aggiornato e
disponibile in caso di accertamenti anche da parte del
Garante.
Qualora l'attività degli
amministratori di sistema riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che
trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale
di lavoratori, i titolari pubblici e privati nella qualità di datori di lavoro
sono tenuti a rendere nota o conoscibile l'identità degli amministratori di
sistema nell'ambito delle proprie organizzazioni, secondo le caratteristiche
dell'azienda o del servizio, in relazione ai diversi servizi informatici cui
questi sono preposti. Ciò, avvalendosi dell'informativa resa agli interessati ai
sensi dell'art. 13 del Codice nell'ambito del rapporto di lavoro che li lega al
titolare, oppure tramite il disciplinare tecnico la cui adozione è prevista
dal provvedimento del Garante n.
13 del 1° marzo 2007 (in G.U. 10 marzo 2007, n. 58); in alternativa si
possono anche utilizzare strumenti di comunicazione interna (a es.,
intranet aziendale, ordini di servizio a circolazione interna o
bollettini). Ciò, salvi i casi in cui tale forma di pubblicità o di
conoscibilità non sia esclusa in forza di un'eventuale disposizione di legge che
disciplini in modo difforme uno specifico settore.
Nel caso di servizi di
amministrazione di sistema affidati in outsourcing il titolare o il
responsabile del trattamento devono conservare direttamente e specificamente,
per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche
preposte quali amministratori di sistema.
4.4 Verifica
delle attività3
L'operato degli amministratori di sistema deve
essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attività di verifica da parte
dei titolari o dei responsabili del trattamento, in modo da controllare la sua
rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai
trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.
4.5 Registrazione degli accessi
Devono
essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici
(autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi
elettronici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni
(access log) devono avere caratteristiche di completezza,
inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al
raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste.
Le registrazioni devono
comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha
generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei
mesi.
Il garante ha comunque di
recente fatta una precisazione che dice:
Amministratori
di sistema: precisazioni del Garante
In vista della scadenza
del 15 dicembre, termine entro il quale imprese e altri soggetti interessati
devono adeguarsi alle prescrizioni impartite a suo tempo in materia di
amministratori di sistema, l'Autorità per la protezione dei dati personali
ritiene opportuno precisare alcuni aspetti, anche allo scopo di evitare
ingiustificati oneri per le aziende.
L'Autorità, nel rilevare
il generale impegno da parte delle imprese ad adempiere alle prescrizioni
impartite con il provvedimento del 27
novembre 2008, ha infatti constatato che informazioni imprecise o anche
talune azioni promozionali da parte di consulenti rischiano di disorientare
alcune aziende, soprattutto quelle di piccole dimensioni, esponendole a
immotivati aggravi economici.
L'Autorità intende
dunque ribadire quanto segue:
-
le prescrizioni riguardano solo quei soggetti
che, nel trattare i dati personali con strumenti informatici, devono ricorrere o
abbiano fatto ricorso alla figura professionale dell'amministratore di sistema o
a una figura equivalente.
-
le prescrizioni non si applicano, invece, a quei
soggetti anche di natura associativa che, generalmente dotati di sistemi
informatici di modesta e limitata entità e comunque non particolarmente
complessi, possano fare a meno di una figura professionale specificamente
dedicata alla amministrazione dei sistemi o comunque abbiano ritenuto di non
farvi ricorso.
Per quanto
concerne, infine, gli aspetti tecnici del provvedimento (in particolare, la
conservazione dei log degli accessi effettuati dagli amministratori di sistema),
il Garante ricorda come l'adeguamento possa avvenire anche con soluzioni a basso
costo, validamente proposte e disponibili in rete (per esempio basate su
software gratuito, anche con licenze di tipo open source), che possono
costituire valide alternative all'impiego di prodotti commerciali o di apparati
più sofisticati.
Roma, 10
dicembre 2009
Per cui la maggior parte delle
aziende viene così ad essere esclusa dalla necessità di dover identificare tale
figura professionale, a meno che di fatto non esista qualcuno con tali
caratteristiche.
Una
serie di FAQ sono state pubblicate a questo indirizzo.
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1577499#ricnota
dove ci sono le risposte per i
quesiti più comuni:
Risposte alle
domande più frequenti (FAQ) *
1 Cosa deve
intendersi per "amministratore di sistema"?
2 Cosa vuol
dire la locuzione "Qualora l'attività degli ADS riguardi anche indirettamente
servizi o sistemi che…"
3 Il caso
di uso esclusivo di un personal computer da parte di un solo
amministratore di sistema rientra nell'ambito applicativo del provvedimento?
4 Relativamente
all'obbligo di registrazione degli accessi logici degli AdS, sono compresi anche
i sistemi client oltre che quelli server?
5 Cosa si
intende per operato dell'amministratore di sistema soggetto a controllo almeno
annuale?
6 Chiarire
i casi di esclusione dall'obbligo di adempiere al provvedimento.
7 Cosa si
intende per descrizione analitica degli ambiti di operatività consentiti
all'ADS?
8 Oltre
alla job description si deve andare più in dettaglio? Si devono
indicare i singoli sistemi e le singole operazioni affidate?
9 Cosa si
intende per access log (log-in, log-out,
tentativi falliti di accesso, altro?...)
10 Laddove
il file di log contenga informazioni più ampie, va preso tutto
il log o solo la riga relativa all'access log?
11 Come va
interpretata la caratteristica di completezza del log? Si intende che
ci devono essere tutte le righe? L'adeguatezza rispetto allo
scopo della
verifica deve prevedere un'analisi dei rischi?
12 Come va
interpretata la caratteristica di inalterabilità dei log?
13 Si
individuano livelli di robustezza specifici per la garanzia della integrità dei
log?
14 Quali
potrebbero essere gli scopi di verifica rispetto ai quali valutare
l'adeguatezza?
15 Cosa
dobbiamo intendere per evento che deve essere registrato nel log? Solo
l'accesso o anche le attività eseguite?
16 Quali
sono le finalità di audit che ci dobbiamo porre con la registrazione e
raccolta di questi log?
17 Cosa si
intende per "consultazione in chiaro"?
18 Il
regime di conoscibilità degli amministratori di sistema è da intendersi per i
soli trattamenti inerenti i dati del personale e dei lavoratori?
19 La
registrazione degli accessi è relativa al sistema operativo o anche ai
DBMS?
20 Nella
designazione degli amministratori di sistema occorre valutare i requisiti
morali?
21 Cosa si
intende per "estremi identificativi" degli amministratori di sistema?
22 E'
corretto affermare che l'accesso a livello applicativo non rientri nel perimetro
degli adeguamenti, in quanto l'accesso a una applicazione informatica è regolato
tramite profili autorizzativi che disciplinano per tutti gli utenti i
trattamenti consentiti sui dati?
23 Si
chiede se sia necessario conformarsi al provvedimento nel caso della
fornitura di servizi di gestione sistemistica a clienti esteri
(housing, hosting, gestione applicativa, archiviazione
remota...) da parte di una società italiana non titolare dei dati gestiti.
24 Si
possono ritenere esclusi i trattamenti relativi all'ordinaria attività di
supporto delle manutenzione degli immobili sociali ecc...). Ci si riferisce ai
trattamenti con strumenti elettronici finalizzati, ad esempio, alla gestione
dell'autoparco, alle procedure di acquisto dei materiali di consumo, alla
aziende, che non riguardino dati sensibili, giudiziari o di traffico
telefonico/telematico?
Per tutte le altre notizie la
fonte principale rimane il sito web del Garante all'indirizzo:
http://www.garanteprivacy.it
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